Art. 4.
(Convenzione per l'assegnazione di immobili in autorecupero).

      1. Gli immobili in degrado da recuperare ad uso abitativo sono assegnati a cooperative di autorecupero o consorzi tra le stesse per mezzo di una convenzione con la quale la cooperativa o il consorzio si impegnano a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi tramite la partecipazione diretta agli oneri economici e avvalendosi del lavoro stesso dei soci, salvo il diritto di rivalersi del valore delle opere eseguite sul canone di locazione.
      2. Nella convenzione devono essere stabiliti:

          a) il valore, stimato in base ai capitolati di appalto per lavori analoghi, delle opere a carico delle cooperative di autorecupero o dei loro consorzi;

          b) l'ammontare del canone di locazione per singolo alloggio definito ai sensi della normativa regionale in materia di determinazione di canoni per l'edilizia residenziale pubblica;

          c) il periodo di tempo durante il quale il socio assegnatario sconterà in conto canone di locazione il valore delle opere realizzate;

          d) gli impegni della amministrazione comunale nella realizzazione di parte degli interventi di recupero;

          e) le penali e i motivi di rescissione del contratto in caso di inadempienze.

 

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      3. La cooperativa di autorecupero o il consorzio è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero. Dal termine dei lavori, di cui si dà atto con verbale firmato dal presidente della cooperativa o del consorzio e da un rappresentante dell'amministrazione comunale, i soci assegnatari sono direttamente responsabili del pagamento degli oneri, delle spese accessorie e del canone di locazione.